Separazione/divorzio: chi paga le bollette condominiali?

Il provvedimento di separazione e/o la sentenza di divorzio assegnano il godimento della casa coniugale al genitore cui vengono collocati i figli in via prevalente.
Se il genitore collocatario non è il proprietario della casa coniugale, questo diventa titolare del diritto di abitazione sull’immobile. In questi casi, il giudice nulla decide espressamente su chi debba pagare le bollette condominiali.
Per tale motivo, in materia di separazione, la Corte di Cassazione con sent. n. 16613 del 23.05.2022 ha precisato che il pagamento delle bollette condominiali compete al genitore collocatario che gode della casa e non al proprietario dell’immobile.
Tuttavia nella sentenza de quaè anche stato stabilito che, in caso di mancata corresponsione delle utenze, l’amministratore di condominio deve agire contro il proprietario dell’immobile.
Nel caso di specie, di fronte all’insolvenza di una condòmina, l’amministratore otteneva un decreto ingiuntivo nei suoi confronti. L’assegnataria della casa di proprietà del marito a seguito di un provvedimento di separazione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva: secondo la ricorrente, l’amministratore non doveva rivolgersi a lei per il pagamento delle bollette arretrate, ma alla proprietà.
Da questa sentenza, quindi, si desume che chi gode della casa famigliare deve pagare le bollette condominiali. Tuttavia, l’amministratore di condominio può provvedere al recupero di quelle arretrate solo nei confronti del proprietario dell’appartamento.
Per completezza, si specifica che il proprietario dell’immobile successivamente, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’assegnatario della casa familiare.

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