Separazione dei coniugi: il tradimento al tempo dei social network

Nell’ambito di un procedimento di separazione, il Giudice, qualora vi sia stata una violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 143 c.c. che abbia influito direttamente sull’affectio coniugalis, può pronunciarsi in merito all’addebito della separazione.
L’avvento delle nuove tecnologie rende necessario meglio indagare su quello che deve intendersi ad oggi il significato di “tradimento”.
L’impegno che ci si assume attraverso l’istituto del matrimonio implica non soltanto il non intraprendere relazioni sessuali extra-coniugali, ma anche, più in generale, il non tradire la fiducia del proprio coniuge.
Occorre quindi impegnarsi a non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale di coppia.
Capiamo bene, quindi, come possa essere quindi causa di addebito della separazione anche il tradimento che avvenga mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, e, in particolare, dei social network, come confermato dalla stessa Corte di Cassazione (Separazione con addebito: tradimento e nesso di causalità).
Occorre, perché il Giudice possa pronunciare l’addebito a carico di uno dei due coniugi, che l’altro riesca a dimostrare come causa di crisi della coppia sia stato proprio detto “tradimento” e non si trattasse, invece, di un matrimonio già in crisi.
In conclusione, il Giudice può addebitare la separazione (La pronuncia di separazione con addebito a carico di un coniuge) al coniuge infedele, facendogli perdere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento e perdere i diritti successori nei confronti del coniuge, oltre a condannarlo al pagamento delle spese giudiziali.

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