Provvedimenti del Tribunale per i Minorenni sulla responsabilità genitoriale

I provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Per i Minorenni) di tipo ablativo ovvero limitativo della responsabilità genitoriale, senza ombra di dubbio, incidono sui diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale.
Per questo motivo, è pacifico che questo tipo di provvedimento giudiziale sia immediatamente reclamabile.
Seguendo suddetto principio, la Suprema Corte di Cassazione nella propria recentissima ordinanza emessa in data 4/2/2019, ha affermato che qualsiasi tipo di provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni nei procedimenti ex artt. 330-333 c.c. (ovvero in quei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale), sono reclamabili innanzi la Corte d’Appello territorialmente competente
Pertanto,la giurisprudenza (ormai maggioritaria) ritiene che anche il provvedimento emesso in corso di causa, quindi in via provvisoria, sia già suscettibile di acquisire quel carattere di definitività che può essere equiparata al rebus sic stantibus.
I provvedimenti provvisori emessi dal Tribunale per i Minorenni in corso di procedimento di verifica della responsabilità genitoriale non sono revocabili o modificabili se non per la sopravvenienza di nuovi fatti e perciò, secondo la Suprema Corte, sono da ritenersi immediatamente reclamabili.

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