Nullità del testamento con assistenza dell’Amministratore di sostegno, benchè autorizzato dal Giudice Tutelare.

Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione pronuncia la nullità di un testamento pubblico redatto da un soggetto capace di intendere e di volere davanti ad un notaio con la partecipazione o l’assistenza di un Amministratore di sostegno (seppur quest’ultimo preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare) .
Un testamento pubblico alla presenza dell’Amministratore di sostegno del testatore, viola la legge. Come previsto dall’art. 603 del codice civile, il testatore capace di intendere e di volere può redigere testamento manifestando la propria volontà avanti al notaio alla presenza di due testimoni, senza la presenza di terzi estranei.
Nel caso di persona capace di intendere e di volere e sottoposta alla misura dell’Amministrazione di sostegno, la Cassazione ribadisce che tale misura non comporta la limitazione dell’autodeterminazione del Beneficiario e non comporta quindi nel caso di specie l’incapacità di redigere testamento pubblico.
Il testamento, tuttavia, quale atto personalissimo potrà essere compiuto dal Beneficiario dell’Amministrazione di sostegno senza l’assistenza/presenza dell’Amministratore di sostegno.
Il Giudice Tutelare non può adottare provvedimenti autorizzativi su una forma di “assistenza” da parte dell’Amministratore di sostegno al testatore, in quanto in tal caso si altererebbe l’assetto legale dell’atto ed inciderebbe sulla spontaneità della volontà testamentaria. La presenza dell’Amministratore di sostegno (anche autorizzata dal Giudice Tutelare) non è ammessa e comporta la nullità dell’atto se avviene davanti al notaio.
La nullità deriva dalla violazione delle norme formali. La nullità discende non tanto da un difetto di capacità, quanto dalla lesione del principio di personalità dell’atto. (Le disposizioni del testamento ed il diritto dell’erede legittimario.)
Soltanto in alcuni casi, il Giudice Tutelare può adottare motivata decisione ai sensi dell’art. 411 del Codice Civile, per cui può disporre una limitazione nella capacità della persona amministrata di redigere testamento. In assenza di tale limitazione il testamento è consentito ma deve essere compiuto in autonomia. (Il testamento: i soggetti incapaci a testare.)

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