La donazione, anche a beneficio del minore.

La definizione del contratto di donazione è presente all’articolo 769 c.c.: è un atto di liberalità grazie al quale il donante, attraverso un sacrificio economico, incrementa il patrimonio del donatario. Il donante deve avere la “capacità di disporre dei propri beni” e deve quindi essere in possesso della capacità di agire; al contrario, chi riceve un bene oggetto di donazione può anche essere privo di questa capacità, come un minore, i concepiti o chi non è ancora stato concepito.
In particolare, in caso di donazione a favore di minore da parte di uno dei genitori, potrebbe esserci conflitto di interessi tra il genitore donante ed il figlio minore donatario: in questo caso, il giudice tutelare potrà nominare un curatore speciale con il compito di valutare se la donazione che il genitore vorrebbe predisporre a favore del figlio minore sia o meno a vantaggio di quest’ultimo.
La forma attraverso la quale il donante compie la donazione è l’atto pubblico, a pena di nullità: pertanto, l’atto deve essere redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale che ha la capacità di attribuire all’atto pubblica fede, con la presenza irrinunciabile di due testimoni.

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