Il collocamento del figlio presso un genitore a seguito di separazione e divorzio

Com’è noto, in caso di separazione e/o divorzio si pone il problema del collocamento del figlio minore, ossia con quale dei due genitori il figlio dovrà andare ad abitare.
Fino a qualche tempo fa trovava applicazione il c.d. criterio della maternal preference, che individuava nella madre il genitore con il quale i figli devono convivere prevalentemente.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere suddetto criterio ormai evidentemente superato, specie poiché basato prevalentemente sulla convinzione che il rapporto madre-figlio/a sia caratterizzato da una stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre e in quanto privo di qualsivoglia accertamento scientifico.
Infatti, ritenere che un genitore, in virtù del suo genere, sia più idoneo rispetto all’altro a ricoprire il ruolo di genitore collocatario, oltre a non trovare effettivo riscontro all’interno del nostro ordinamento in alcuna norma di legge, è da ritenersi del tutto anacronistico e discriminatorio nei confronti della genitorialità paterna. I genitori sono uguali davanti alla legge e attribuire la madre in posizione di supremazia assoluta nell’accudimento, nella crescita e nello sviluppo dei figli pone viceversa il papà in una posizione di svantaggio, relegato al ruolo di mero spettatore.
La scelta del genitore collocatario a seguito di separazione e/o divorzio, pertanto, non è più così scontata, in quanto non ricadrà necessariamente sulla madre; piuttosto, sarà il frutto di una concreta valutazione del giudice, volta a tutelare l’esclusivo interesse morale e materiale del minore.
Sulla medesima linea di pensiero si è recentemente pronunciato il Tribunale di Bari che, dopo aver accertato le pari capacità genitoriali di entrambi i genitori, ha stabilito che il figlio fosse affidato congiuntamente, ma con collocamento prevalente presso il padre. Quest’ultimo, infatti, alla luce dell’indagine svolta sul caso concreto, è risultato essere il genitore più consono a svolgere il ruolo di collocatario, stante la maggior quantità di tempo a disposizione per occuparsi del figlio rispetto alla madre.
In pendenza di una separazione o di un divorzio, in caso di conflitto genitoriale sul prevalente collocamento dei figli, quindi, il criterio “guida” per la valutazione del giudice sarà quello del superiore interesse del minore, in linea con i principio di bigenitorialità e di neutralità del genitore affidatario, alla luce dei quali nessun genitore può dirsi preferibile a prescindere sull’altro.

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