Diritto all’assegno di divorzio: irrilevante l’eredità ricevuta

Il Giudice pone a carico di un coniuge l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno di divorzio quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o è impossibilitato a procurarseli per poter godere di un reddito consono a mantenere un livello di vita adeguato.
Per poter fare una giusta quantificazione dell’assegno di divorzio, il Tribunale non dovrà più, come in precedenza, considerare il tenore di vita familiare e/o l’autosufficienza economica del coniuge più debole, ma dovrà tenere conto di eventuali rinunce di aspettative professionali del coniuge richiedente e del contributo che quest’ultimo ha fornito alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge.
Per questo motivo i Giudici (sentenza n. 341/19 del Tribunale di Roma) non ritengono rilevante al fine del riconoscimento dell’assegno di divorzio l’eredità ricevuta dall’ex coniuge.
Il Tribunale ha infatti argomentato che è da escludersi che il coniuge richiedente abbia contribuito alla formazione dell’eredità ricevuta e non solo, anche gli eventuali redditi che tale eredità può produrre sono irrilevanti nella valutazione del diritto o della quantificazione dell’assegno di divorzio.

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