Corte di Cassazione: i criteri per disporre un assegno di divorzio.

Con il termine assegno di divorziosi intende l’obbligo di uno dei due coniugi di corrispondere all’altro periodicamente un contributo economico, nel caso in cui quest’ultimo non abbia mezzi adeguati oppure quando per ragioni oggettive non se li possa procurare.
L’assegno di divorzio, va precisato fin da subito, ha presupposti e finalità completamente diverse rispetto dall’assegno di mantenimento, che può essere stabilito in sede di separazione personale.
Tra i presupposti da accertare per poter essere beneficiari dell’assegno di divorzio occorre, tra gli altri, anche il nesso di causalità tra le decisioni concordate dai coniugi durante la vita matrimoniale e la situazione del coniuge che richiede l’assegno al momento del divorzio. In particolare, sarà da verificare se il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi e contribuire alla cura della famiglia e/o dei figli.
In questo senso Vi è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29627/2022 che ribadisce il criterio sopra enunciato e ricorda altresì che “ai fini dell’attribuzione della quantificazione dell’assegno divorzio deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l’ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ed una adeguata autosufficienza economica nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.

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