Comodato d’uso e assegnazione della casa familiare in sede di separazione/divorzio

Ci si chiede quale siano le sorti di un immobile concesso in comodato da un terzo in sede di matrimonio laddove si verifichi una separazione e/o divorzio.
La sentenza n. 13603/2004 delle Sezioni Unite afferma che i provvedimenti giudiziali in tema di separazioneo divorzio non ledono la titolarità di tale diritto di godimento, qualora un terzo conceda in comodatoun immobile proprio per destinarlo a casafamiliare.
Infatti il provvedimento giudiziale di assegnazione della casaad uno o all’altro coniuge, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento della casa familiare prima dello scioglimento del matrimonio.
Di conseguenza il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c.
La Suprema Corte ha posto al centro dell’attenzione il coordinamento tra i due titoli di godimento e della interferenza della pronuncia del giudice della separazione o del divorzio rispetto al regime del preesistente rapporto contrattuale di comodato.
Attualmente, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il provvedimento giudiziale dell’assegnazione della casa familiare in caso di separazione/divorzio prevale sul comodato d’uso.
Diversa è l’ipotesi in cui il contratto di comodato è sottoscritto da una persona giuridica.

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