Codice deontologico: il segreto professionale dell’avvocato.

L’art. 13 del codice deontologico forense sancisce il dovere di segretezza e riservatezza da parte dell’avvocato.
Nel merito, la norma prevede che il professionista sia tenuto, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale.
Si tratta di una norma del codice deontologico definita “garantista” che funge da tutela per il cliente il quale, scegliendo di rivolgersi ad un professionista, deve poter avere la possibilità di confidare qualsivoglia informazione al proprio avvocato senza temere che le notizie diventino di dominio pubblico.
La violazione di tale obbligo da parte del professionista è peraltro sanzionata ai sensi dell’art. 622 c.p. il quale prevede espressamente l’ipotesi di rivelazione di segreto professionale e, nello specifico, dispone che qualora qualsiasi professionista, avendo contezza di un segreto per ragione della propria professione, riveli la notizia, sia punito con reclusione e/o multa.
L’applicazione dell’art. 13 è peraltro rafforzata dall’art. 28 del codice deontologico forense il quale determina la durata temporale dell’obbligo di riservatezza disponendo che tale obbligo da parte dell’avvocato permanga anche quando il mandato sia stato adempiuto ed anche in caso di rinuncia al mandato.

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