Assegno di mantenimento e coronavirus: modifiche delle condizioni di separazione e divorzio del coniuge.

Come noto, l’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus ed i relativi provvedimenti emanati dal Governo hanno determinato, di fatto e fuor di polemica, non solo uno stallo generale, ma anche incertezza dal punto di vista economico per l’intera nazione.
Molti di noi inevitabilmente subiranno un indebolimento delle proprie capacità reddituali e patrimoniali a causa del coronavirus, con conseguenti difficoltà a fare fronte a tutti gli impegni economici precedentemente assunti sulla base di presupposti diversi.
Tutto ciò potrebbe verificarsi anche per un genitore o un ex coniuge i quali sono obbligati alla corresponsione all’altro genitore o coniuge di un assegno mensile (di contributo al mantenimento dei figli, al mantenimento del coniuge o all’assegno divorzile), a causa di un provvedimento definitivo del Tribunale emesso in seno a rispettivamente un procedimento di affidamento di minore, di separazione o di divorzio.
Quale è il rimedio per ridimensionare l’importo dell’assegno al contributo al mantenimento da corrispondere all’altro, alla luce di una intervenuta oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali, presupposto della prima statuizione del Tribunale? La legge consente a ciascun genitore/coniuge di ricorrere al Tribunale per ottenere una pronuncia di modifica della condizioni di mantenimento del minore, di separazione o di divorzio. Accordi orali non sono validi.
In particolare, l’art. 710 c.p.c. (per la separazione) e l’art. 9 l. n. 898/1970 (per il divorzio) regolano i cambiamenti apportabili ai provvedimenti di separazione e divorzio successivamente al loro passaggio in giudicato.
Dal punto di vista sostanziale, presupposto necessario per la modifica di dette condizioni è che siano sopravvenuti “giustificati motivi”, da intendersi come “fatti nuovi sopravvenuti”, tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di un diverso regime economico.
Di tutta evidenza, la perdita di chance economiche determinata dai provvedimenti limitativi disposti dalle Autorità Nazionali per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, si configura come un sopravvenuto giustificato motivo, presupposto per adire in Tribunale ed ottenere una pronuncia di modifica delle precedenti condizioni.

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